Cos'è
La TARI, Tassa sui rifiuti, che fa parte della IUC Imposta unica comunale fino al 31/12/2019 a seguito della riforma che fa salva la sua disciplina, entra in vigore a partire dal 2014, in sostituzione della TARES. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. La TARI sostituisce tutti i previgenti prelievi sui rifiuti e ha natura tributaria.
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale si realizza il presupposto per la sua applicazione.
In generale, l’obbligazione tributaria rispettivamente decorre e cessa il giorno in cui inizia e termina l’occupazione, la detenzione, il possesso; analogamente, le variazioni intervenute nel corso dell’anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
La TARI è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2014, L. n. 147 del 27/12/2013, ed è regolata in particolare dai commi 639 e seguenti dell'art. 1.
Si deve altresì fare riferimento al Regolamento comunale sulla disciplina della Tari e al Regolamento generale delle entrate tributarie.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il titolo è dato, a seconda dei casi, dal diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, dal comodato, dalla locazione, dall’affitto, e, comunque, dall’occupazione o detenzione di fatto. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Occorre prendere a riferimento sia le utenze domestiche, ovverosia le superfici adibite a civile abitazione, che le utenze non domestiche, ovverosia le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività produttive, artigianali, industriali, professionali e le attività commerciali in genere. Per le utenze domestiche si fa riferimento ai mq. imponibili dei locali, cosiderando altresì il numero di occupanti; per le utenze non domestiche invece si fa riferimento ai mq. dei locali e delle aree.
Si rimanda al Regolamento TARI per l'individuazione delle superfici imponibili e non imponibili del tributo, nonchè per quelle con imponibilità forfetaria per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.
Chi può presentare
In generale, coloro che realizzano il presupposto per l’applicazione del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione, e, in particolare, l’inizio, la variazione/modificazione, la cessazione dell’utenza.
La dichiarazione generalmente deve essere presentata: per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia anagrafica (nel caso di residenti), dall’occupante a qualsiasi titolo (nel caso di non residenti); per le utenze non domestiche dal soggetto titolare/responsabile dell’attività, o dal legale rappresentate di una persona giuridica.
Se i soggetti che generalmente dovrebbero provvedere non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti, detentori, in quanto vale il vincolo di solidarietà.
La dichiarazione va presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti, da compilare in ogni loro parte, e pertanto deve contenere l’indicazione degli elementi e i dati richiesti dai modelli stessi.
La dichiarazione relativa alla TARI deve essere presentata ad IREN.
La dichiarazione d’inizio del possesso, occupazione, detenzione – dichiarazione originaria – deve essere presentata entro il 30/6 dell’anno successivo alla data d’inizio, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate e non consegua un diverso ammontare del tributo.
Posto il suddetto termine del 30/6, al fine di evitare omissioni o ritardi nella presentazione della dichiarazione, che possono comportare sanzioni al contribuente, è comunque buona pratica presentare la dichiarazione con solerzia almeno
entro 30 giorni dalla data d’inizio del possesso, occupazione, detenzione.
E’ considerata alla stessa stregua della dichiarazione iniziale, e deve essere presentata entro gli stessi termini, la dichiarazione di variazione, dovuta per modificazioni nel corso dell’anno, di locali ed aree, in aggiunta, o comunque diversi, o perché diversamente utilizzati, rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, tali da comportare un diverso ammontare del tributo.
La cessazione, totale o parziale, del possesso, occupazione, detenzione, di locali ed aree, deve essere dichiarata, sempre entro gli stessi termini di cui sopra.
Dalla planimetria catastale, o da altra analoga documentazione, si può desumere la superficie dei locali/aree e gli altri dati significativi per il corretto calcolo del tributo. E' possibile utilizzare altra idonea documentazione da cui si possa addivenire alla quantificazione della superficie, come il contratto di locazione, di affitto, o altro atto o documento in cui venga esplicitata. In caso di rifiuti speciali e di assimilazione si possono produrre i registri/formulari rifiuti, MUD, o altra analoga documentazione.
Gli eredi ovvero gli occupanti, che continuano a possedere, occupare, ovvero detenere i locali già assoggettati al tributo a carico del de cuius ovvero dell’occupante deceduto, hanno l’obbligo formale di presentare la dichiarazione di variazione/volturazione.
Canale digitale
Il ruolo del gestore di raccolta dei rifiuti IREN
Dall'anno 2014, con la TARI, il Comune si avvale del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti IREN per la sua materiale riscossione. IREN infatti stampa e invia all'indirizzo di ogni contribuente iscritto alla Tassa sui rifiuti i modelli di pagamento già precompilati, con allegati gli F24 (o altre modalità) per il pagamento.
IREN riceve anche il pubblico nei propri sportelli dislocati su tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia. Agli sportelli IREN i contribuenti dovranno rivolgersi per presentare la dichiarazione di attivazione, di modificazione, di cessazione alla Tassa sui rifiuti, e per tutto ciò che riguarda la riscossione ordinaria della tassa.
Agli sportelli IREN i cittadini dovranno altresì rivolgersi per ottenere le varie informazioni e qualsiasi notizia sulla TARI.
Le dichiarazioni per ottenere gli sconti economici (legati ai redditi) per la Tassa sui rifiuti invece si presentano al Comune di Bibbiano, non a IREN.
Sportello IREN di Bibbiano: Via G.B. Venturi, n. 67 - Bibbiano.
Per contattare IREN: numero verde per TARI 800 96 96 96 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).
Rivolgersi ad IREN per:
- avere informazioni sulla TARI;
- avere informazioni sugli avvisi di pagamento del tributo, che vengono emessi da IREN a domicilio dei contribuenti iscritti;
- ottenere il ricalcolo del dovuto, ovvero sgravi/rimborsi;
- presentare la denuncia di inizio/modificazione/cancellazione prevista dalla legge;
- presentare la denuncia per ottenere sconti e riduzioni (ad eccezione degli sconti economici per i quali ci si deve rivolgere in Comune).
La modulistica relativa alla TARI è disponibile presso IREN e sul sito di IREN Ambiente nella sezione TARI .
Costi
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità di rifiuti prodotti per superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo, seguendo la classificazione in categorie tariffarie e in generale quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. Le tariffe, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, si compongono di una parte fissa (volta a coprire i costi fissi) e di una parte variabile (volta a coprire i costi variabili). L'individuazione e la classificazione dei costi in fissi e variabili avviene sulla base dei dettami del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
La Legge dispone che le tariffe della TARI devono essere determinate in modo tale da coprire interamente tutti i costi legati al servizio di gestione dei rifiuti.
Per le utenze domestiche la tariffa parte fissa si moltiplica per i mq. imponibli dei locali, mentre la tariffa parte variabile è per utenza ovverosia è in relazione al numero di componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche invece sia la tariffa parte fissa che la tariffa parte variabile si moltiplicano per i mq. imponibili dei locali/aree.
Dal 2020 le tariffe della TARI si approvano sulla base dei costi del PEF (Piano economico finanziario) approvato da ATERSIR (autorità Regionale di regolamentazione) seguendo i dettami dell'ARERA (autorità Nazionale di regolamentazione) e il nuovo MTR imposto dalla stessa ARERA.