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La TASI, Imposta per i servizi indivisibili, fa parte della IUC , Imposta unica comunale, ed entra in vigore a partire dall'anno 2014. Il presupposto per l'applicazione della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

La TASI serve per finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili offerti dai Comuni alla cui copertura la TASI è appunto diretta. Per servizi indivisibili comunali si possono intendere, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, non a domanda individuale, dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo pro-capite (come l'illuminazione pubblica, la pulizia delle strade, le manutenzioni pubbliche, i servizi offerti in generale a tutta la collettività, ecc ...).

La TASI è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2014, L. n. 147 del 27/12/2013, ed è regolata in particolare dai commi 639 e seguenti dell'art. 1.

Si deve altresì fare riferimento al Regolamento comunale sulla disciplina della Tasi e al Regolamento generale delle entrate tributarie.

A partire dal 2016, la L. 208/2015, art. 1, comma 26, prevede l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonchè per le altre fattispecie assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 A9 considerate di lusso.

A partire dal 2016, la L. 208/2015, art. 1, comma 26, prevede l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, nonchè per le altre fattispecie assimilate all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 A9 considerate di lusso.

Accedere al servizio

Canale digitale

E' possibile accedere al sito web dell'Agenzia del Territorio per verificare la rendita catastale del proprio immobile. Per poterlo fare occorre essere in possesso del codice fiscale/partita iva e degli estremi catastali (foglio, mappale, subalterno) dell'immobile da ricercare.

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(con la possibilità di eseguire on-line il "ravvedimento operoso" in caso di irregolarità commesse)

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Ultimo aggiornamento

21-12-2022 13:12

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