Cos'è
La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente e competente al rilascio dei documenti medesimi. A tale operazione, sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto.
Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.
Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.