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La legalizzazione consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
L'art. 34 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 prevede che alla legalizzazione delle fotografie necessarie al rilascio di documenti personali debba provvedere, a richiesta dell'interessato, l'ufficio ricevente e competente al rilascio dei documenti medesimi. A tale operazione, sono dunque chiamati a procedere, in primo luogo, gli operatori degli uffici destinatari delle foto.

Il Ministero dell'Interno con Circolare MIACEL n. 3/95 ha stabilito che non è consentito autenticare fotografie per uso privato come iscrizioni a circoli, associazioni sportive, banche, palestre, ecc.

Nel caso di uso scolastico provvede direttamente l'Istituto o l'Università.

Cosa serve

L'interessato deve presentarsi personalmente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico munito della propria fotografia formato tessera recente, frontale e senza copricapo (ad eccezione di coloro la cui religione prescriva l'utilizzo di veli o turbanti) e di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Costi e vincoli

Costi

La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, ma dei soli diritti di segreteria pari a Euro 0,50.

Tempi e scadenze

Il rilascio è immediato.

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