Cos'è
Alla luce dell'introduzione della ''cedolare secca sugli affitti'' è venuta a mancare la necessità di presentare la comunicazione di cessione di fabbricato, nella gran parte dei casi. In particolare l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 5, commi 1, lettera d), e l'articolo 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011 n. 106, hanno rispettivamente disposto che la registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili ''assorbe'' la citata comunicazione all'autorita' locale di Pubblica Sicurezza. Unico requisito formale e sostanziale è la registrazione dell'atto presso la competente agenzia delle entrate.
Chi può presentare
La comunicazione di cessione di fabbricato continua a dover essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, cede ad altri la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque sia il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione)ed indipendentemente dall'uso a cui esso è destinato, in caso non si sia provveduto a registrare l'atto di compravendita o di locazione presso l'Agenzia delle Entrate. In ogni caso la comunicazione va presentata quando la compravendita o la locazione sia relativa ad immobili ad uso commerciale, artigianale o industriale.
La comunicazione di cessione di fabbricato NON è richiesta, comunque, nei seguenti casi:
- per le attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all'autorità locale di Pubblica Sicurezza (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, ospedali, case di cura, ecc.);
- quando il contratto di affitto o il rogito siano stati regolarmente registrati all'agenzia delle entrate
- per i rinnovi dei contratti di locazione, nel caso la proroga si riferisca al soggetto già a suo tempo denunciato;
- nel caso in cui la cessione avvenga da parte del titolare o del legale rappresentante di una ditta a se stesso.
La comunicazione di cessione di fabbricato DEVE essere presentata anche nel caso in cui l'immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti, così come nel caso di subentro a causa del decesso dell'intestatario.
Nel caso in cui il cessionario di un immobile con il quale convivono altre persone, decida di trasferirsi altrove e di lasciare ai predetti il godimento dello stesso immobile, ha l'obbligo di individuare tra di loro un nuovo cessionario e presentare la relativa comunicazione.
Come si fa
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere compilata su apposito modello e presentata in duplice copia all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L'ufficio, dopo aver effettuato la registrazione, trasmette una copia alla Questura di Reggio Emilia.
Il modello deve riportare:
- i dati anagrafici del cedente (qualora i cedenti siano più di uno occorre riportare sul retro del modulo gli altri nominativi);
- la data della cessione, che deve corrispondere a quella in cui il cessionario consegue l'effettiva ed esclusiva disponibilità dell'immobile;
- la causale della cessione individuata tra le seguenti: vendita, locazione, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto e ospitalità;
- l'uso a cui il fabbricato è destinato: abitazione, negozio, ufficio, magazzino, ecc.;
- i dati anagrafici del cessionario (nel caso in cui l'immobile venga ceduto a diverse persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i cessionari). Se l'immobile viene ceduto da una ditta a un'altra occorre indicare nell'apposito spazio gli estremi del legale rappresentante o titolare e indicare al di fuori degli spazi gli estremi della ditta per la quale egli opera;
- estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario;
- i dati relativi al fabbricato con indicazione di piano, scala, interno, vani (camere da letto, soggiorni e sale da pranzo), accessori (tutti gli altri locali comecorridoi, cucine, bagni, ripostigli, cantine, garage, solai, uffici, negozi, ecc. - i fabbricati destinati ad un uso diverso dall'abitativo avranno solo accessori), ingressi.
Inoltre, chi ospita all'interno del proprio appartamento un cittadino extracomunitario, anche se minorenne, deve presentare una Dichiarazione di Ospitalità, la quale verrà registrata ed inviata alla Questura di Reggio Emilia.
Costi
Nessuno: sia la Comunicazione di Cessione Fabbricato che la Dichiarazione di Ospitalità sono esenti da bollo.
In caso di mancata presentazione della Comunicazione di Cessione di Fabbricato o di violazione delle relative disposizioni normative può essere applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Le violazioni delle disposizioni previste per la Dichiarazioni di Ospitalità possono essere soggette a sanzione amministrativa da un minimo di Euro 160,00 ad un massimo di Euro 1.100,00.
Sia la Comunicazione di Cessione di Fabbricato che la Dichiarazione di Ospitalità devono pervenire al Comune entro 48 ore dall'effettiva disponibilità dell'immobile.