Abitazione principale e pertinenze
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze). La qualifica di pertinenza dell’abitazione principale si realizza a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita ovvero utilizzata e a servizio alla predetta abitazione, secondo quanto previsto dall’art. 817 c.c.
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di euro 200 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio del soggetto passivo, di età non superiore a 26 anni, e fino al compimento di detta età, decadendo dal beneficio dal giorno immediatamente successivo a quello in cui si verifica il compimento dei 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e sempre in proporzione sulla base dell’anzidetto criterio della destinazione. Massima detrazione consentita per i figli: euro 400.
A decorrere dall'anno 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1 A8 A9, considerate di lusso, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote deliberate per abitazione principale e le relative detrazioni.