La base imponibile dell'Imposta municipale propria è il valore degli immobili.

Fabbricati. Quelli del gruppo catastale D e posseduti da imprese, non ancora iscritti in catasto, possono continuare ad essere valorizzati in via provvisoria sulla base dei valori contabili, al lordo delle quote di ammortamento, opportunamente valorizzati secondo coefficienti moltiplicatori di volta in volta stabiliti dalla legge. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1/1 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti determinati moltiplicatori:

160

fabbricati classificati nel gruppo catastale A, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5

80

fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5

65

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è stato elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel 2012 era pari a 60)

55

fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Aree fabbricabili. Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1/1 dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune delibera periodicamente i valori medi venali per le aree fabbricabili della varie zone omogenee, da intendersi come valori indicativi di mero riferimento, posto comunque il rispetto dei precedenti presupposti di legge.

Terreni agricoli. Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1/1 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, i seguenti determinati moltiplicatori a seconda della tipologia di possessore/conduttore. Rilevano tutti i terreni agricoli, anche se incolti (non coltivati). Il Comune di Bibbiano infatti non può ricadere tra i territori montani o parzialmente montani, individuati sulla base dell’altitudine e riportati in appositi elenchi, per i quali invece vale l’esenzione dall’imposta.

75

terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; terreni incolti (non coltivati) posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (tale moltiplicatore è stato ridotto a 75 a decorrere dal 1° gennaio 2014, prima era pari a 110; a decorrere dal 1° gennaio 2016 tale moltiplicatore è stato eliminato in quanto tale fattispecie di terreni sono diventati esenti da IMU)

135

in tutti gli altri casi