L’Imu si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata, e sottraendo le detrazioni previste. Il calcolo e il versamento sono fatti, come avveniva per l’Ici, in modo autonomo dal contribuente, in “auto-tassazione”. L’imposta è dovuta per anno solare e versata da ciascun soggetto passivo in proporzione alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (la frazione di mese superiore/uguale a 15 gg vale come mese intero).

Il versamento dell’Imu è obbligatoriamente effettuato tramite modello F24.

Dal 2014, l' importo minimo di versamento annuo è stato fissato in euro 5.

Il pagamento dell’imposta dovuta si effettua in n. 2 rate utilizzando le aliquote deliberate. Il versamento dell’ acconto (1° rata) deve essere effettuato entro il 16 giugno considerando il 50% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno, mentre il rimanente saldo (2° rata) con conguaglio sulla prima rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre. E’ possibile, in alternativa, pagare entro il 16 giugno in un’unica soluzione l’imposta complessivamente dovuta per l’anno (salvo conguaglio da effettuare in sede di saldo nel caso di variazioni ovvero di cambiamenti delle aliquote in corso d’anno).

La quota di competenza statale è versata in modo distinto, ma contestualmente al versamento dell’Imu di competenza comunale. Si utilizzano specifici “codici tributo” da indicare sul modello F24.

Il DL n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013, ha abolito la prima rata di acconto di giugno: per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9), per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per i terreni agricoli, per i fabbricati rurali strumentali.

Lo stesso DL n. 102/2013 ha abolito la seconda rata di saldo di dicembre relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Ai fini dell'applicazione del beneficio il soggetto passivo deve presentare, a pena di decandenza entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni relative all'IMU, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli estremi catastali degli immobili in questione (nota: utilizzare il modello Ministeriale per la dichiarazione quando sarà disponibile per tale tipo di denuncia). Per tali immobili la prima rata di acconto è pertanto dovuta, con conguaglio d'imposta da versare a dicembre sulla base delle aliquote definitive approvate.

Il DL n. 133/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/11/2013, ha poi abolito la seconda rata di saldo di dicembre: per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9), per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari, per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti alla previdenza agricola, per i fabbricati rurali strumentali. Nota: pertanto solo per i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti, da IAP, vale l’abolizione della seconda rata; per tutti gli altri casi invece, i terreni agricoli devono la seconda rata di dicembre.

Il DL n. 133/2013 all'articolo 1, comma 5, dispone che, per i Comuni che hanno adottato una aliquota maggiore rispetto a quella standard (0,4 % per l'abitazione principale, 0,76 % per gli altri immobili) per gli immobili per i quali è stata introdotta l'abolizione della rata di saldo IMU 2013, entro il 24 gennaio 2014 (termine differito dall’art. 1, comma 680, Legge n. 147/2013) il contribuente dovrà effettuare un versamento integrativo pari al 40 % dell'imposta calcolata per differenza tra l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota adottata e l'imposta dovuta sulla base dell'aliquota standard: si tratta della cosiddetta "mini IMU".

Le fattispecie tenute al pagamento della mini Imu coincidono quindi con le fattispecie per le quali è stata disposta la non debenza della rata di saldo 2013.

All’obbligo di versamento della mini Imu sono tenuti anche gli immobili assimilati all’abitazione principale con delibera comunale, ovverosia, per quanto riguarda il Comune di Bibbiano, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Così, per quanto riguarda il Comune di Bibbiano, per gli immobili qualificati come abitazione principale e relative pertinenze, per i quali il Comune ha adottato l'aliquota del 0,5 %, occorrerà determinare la differenza d'imposta dovuta tra quella annua calcolata con l'aliquota allo 0,5 % e quella annua calcolata con l'aliquota allo 0,4 %, tenendo conto, per i conteggi effettuati con le diverse aliquote, delle detrazioni d'imposta vigenti. Della differenza così determinata si dovrà versare la quota del 40%, entro il 24 gennaio 2014.
Medesimo discorso vale per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali IAP iscritti alla previdenza agricola, per i quali l'aliquota adottata dal Comune è pari allo 0,98 %, mentre l'aliquota standard è pari allo 0,76 %: anche in tal caso va versato entro il 24 gennaio 2014 il 40 % della differenza d'imposta annua calcolata con riferimento alla due aliquote.

Esempio. Si ipotizzi una abitazione principale con 325 euro di rendita catastale già rivaluta, 52.000 euro base imponibile, detrazione 200 euro. Ad aliquota standard dello 0,4 % l'IMU è pari a 8 euro, ad aliquota 2013 deliberata del Comune dello 0,5 % l'IMU è pari a 60 euro. La differenza è pari a 52 euro, da versare entro il 24 gennaio 2014 per il 40 % ovverosia per 20,8 euro.

NOTE. Si devono utilizzare gli stessi codici tributo esistenti per le fattispecie interessate al versamento. Per i versamento della mini IMU, si applicano le disposizioni sull'importo minimo di versamento pari a 12 euro, così come disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali all'art. 20 comma 5 e dal Regolamento IMU all'art. 7: si precisa che occorre considerare l'importo minimo di versamento su base annua, per ciascun contribuente, sull'importo complessivamente dovuto per tutto l'anno 2013 e per tutti gli immobili situati nel Comune. Nella compilazione dell'F24 occorre barrare solo la casella del "saldo"; nel campo "rateazione" deve essere compilato il valore 0101 per i pagamenti con codice tributo 3912, mentre per gli altri pagamenti tale campo non va compilato; la casella "detrazione" in caso di abitazioni principali va compilata indicando l'importo effettivo della detrazione 2013; la casella "immobili" deve essere regolarmente compilata.

Per maggiori informazioni e chiarificazioni si rimanda al testo di legge integrale (DL n. 133/2013, art. 1, comma 5.

Nel modello F24 dove essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali” e nello spazio “codice ente/codice comune” deve essere inserito il codice catastale A850 del Comune di Bibbiano. Gli importi sono da inserire nella colonna “importi a debito”.

Di seguito i codici tributo per l'F24 per l'IMU:

3912 abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914 terreni - COMUNE
3916 aree fabbricabili - COMUNE
3925 fabbricati uso produt. cat. D - STATO
3930 fabbricati uso produt. cat. D - COMUNE
3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita - COMUNE
3918 altri fabbricati - COMUNE

I contribuenti residenti all'estero dovranno seguire un particolare iter per il versamento nel caso in cui non riescano ad utilizzare il modello F24. Rispetto all'Ici si comunica che non è più consentita la vecchia possibilità di versare l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre con l'applicazione di interessi al 3%.

Per i cittadini italiani residenti all'estero, nel caso in cui non riescano ad utilizzare l'F24, il versamento dell'imposta dovuta al Comune di Bibbiano dovrà essere effettuato, entro i termini ordinari, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Unicredit Banca Spa (Tesoreria comunale)

IBAN: IT 96 S 02008 66160 000104699008

Codice BIC SWIFT: UNCRITMM

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo come sopra indicati;
  • l'annualità di riferimento;
  • l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di pagamento in due rate.

La copia delle operazioni di versamento dovrà essere inviata al Comune di Bibbiano - Ufficio Tributi, per i successivi controlli, anche a mezzo e-mail.

Il ravvedimento operoso, in caso di mancato pagamento o di irregolarità commesse, permette di regolarizzare la propria situazione beneficiando di sanzioni ridotte.

Chi non ha pagato l’Imu, in tutto o in parte, alle scadenze ordinarie, può regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso”, pagando sanzioni ridotte. Il ravvedimento è ammesso prima che il Comune inizi i controlli e scopra l’errore e l’irregolarità con l’attività dell’accertamento: dopo infatti non sarà più possibile correggere gli errori e beneficiare del ravvedimento e delle relative sanzioni ridotte. Oltre alle sanzioni ridotte si devono aggiungere gli interessi al tasso legale calcolati giorno per giorno sul tributo dovuto, a partire dalla data di scadenza ordinaria per il pagamento fino alla data in cui avviene il ravvedimento.

Per saperne di più: ravvedimento operoso