Per poter attrarre a imposizione tutti i fabbricati rurali è necessario che questi siano iscritti in catasto. La legge prevede che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano.

A decorrere dall'anno 2014 e fino all'anno 2019 per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, a questi non si applica l'IMU, ma la TASI, mentre i fabbricati rurali ad uso abitazione pagano come le normali abitazioni. Dal 2020 invece, con l'abolizione della TASI, a questi si applica l'IMU.

La legge prevede comunque l’esenzione dei fabbricati rurali strumentali se ubicati in Comuni montani o parzialmente montani, secondo la classificazione rilevabile dall’Istat (Bibbiano non è considerabile un comune montano).