Riduzioni d'imposta
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%. Ai fini IMU, ai sensi della L. n. 160/2019, art. 1 comma 747, lettera b, sono da considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati aventi un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. In particolare, ai fini di beneficiare della riduzione del 50%, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, anche solo alternativamente, presentano:
- crolli totali/parziali nelle strutture portanti orizzontali (pavimenti/solai);
- crolli totali/parziali nelle strutture portanti verticali (muri portanti esterni/interni);
- crolli totali/parziali nella copertura (tetto);
- inefficienza/insufficienza assoluta dei servizi igienici essenziali, e dei relativi impianti e contatori per il loro funzionamento (per i fabbricati ad uso abitazione);
- inefficienza/insufficienza assoluta degli impianti di riscaldamento, idrico, elettrico, e dei relativi contatori per il loro funzionamento (per i fabbricati ad uso abitazione).
I fabbricati aventi queste particolari condizioni strutturali o igienico-sanitarie non dovranno essere utilizzati, e quindi dovranno essere resi inaccessibili. In ogni caso, la riduzione prevista del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico comunale lo stato di inabilità o di inagibilità di cui in precedenza, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione, anche fotografica. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la riduzione del 50% avrà decorrenza dalla data della sua presentazione; la dichiarazione sostitutiva può essere accompagnata da perizia a carico del proprietario; tutte le dichiarazioni sostitutive verranno assoggettate a verifica. Per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, onde agevolare il contribuente, è messo a disposizione apposito modulo (scaricabile dal sito web), al quale dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica da cui si possano evincere le condizioni di cui sopra. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche con diversa destinazione, la riduzione del 50% è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. La riduzione del 50% si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni di inagibilità o inabitabilità. A seguito della presentazione delle dichiarazioni, ogni successiva modificazione delle condizioni tale da far venir meno l’applicazione della riduzione dovrà essere comunicata. Se ricorrono i requisiti, solo per il 2012, primo anno di applicazione dell’imposta, le dichiarazioni presentante entro il 31/12 possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 1/1.
Per le unità immobiliari collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l’imposta è dovuta sulla base del valore dell’area edificabile.
La presente regolamentazione ha valenza esclusivamente fiscale ai fini dell’Imposta municipale propria. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell’ICI (Imposta comunale sugli immobili), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d’imposta del 50% ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992 e del relativo Regolamento comunale, anche ai fini dell’IMU viene mantenuta l’agevolazione, sotto forma di riduzione del 50 % della base imponibile, solo se i fabbricati sono in possesso dei requisiti sopra indicati qualificanti lo stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo.