Per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo (riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani). La riduzione si applica alla tariffa, nella parte variabile, delle singole utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti urbani, non conferiti al servizio pubblico, tramite soggetti abilitati e competenti, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. La riduzione si ottiene in percentuale, rapportando la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo alla quantità di rifiuti complessiva. Quest’ultima si ottiene moltiplicando la superficie totale imponibile dell’utenza non domestica per il rispettivo coefficiente di produzione Kd della specifica attività. La riduzione può arrivare fino al massimo del 60 % della parte variabile. La riduzione deve essere richiesta annualmente da parte del produttore interessato con dichiarazione da presentare entro il 31/1 dell’anno successivo a quello di effettuazione del riciclo dei rifiuti urbani. Occorre dichiarare, con adeguata documentazione a supporto, la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno e il soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La riduzione verrà calcolata a consuntivo, possibilmente con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo.

Per le utenze domestiche e non domestiche, il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo, sono considerati ubicati in zone non servite gli insediamenti che superano una certa distanza dal più vicino punto di raccolta (distanza dal cassonetto), restando esclusi dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata. In specifico, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in misura del 40% della tariffa (riduzione del 60% della tariffa), se l’insediamento dista più di 500 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Resta fermo l’obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani ed assimilati da essi prodotti nei contenitori viciniori. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da eventuali forme di raccolta domiciliare o di prossimità (esempio: porta a porta). Le riduzioni previste sono concesse se richieste con dichiarazione scritta e motivata dal diretto interessato e decorrono dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare delle riduzioni, chi le ha richieste non ne ha più diritto, e deve provvedere a presentare la dichiarazione di variazione delle condizioni precedentemente dichiarate e quindi a richiedere la cessazione delle riduzioni. NOTA: di fatto, con l'istituzione all'interno del Comune di Bibbiano della raccolta "porta a porta" tale riduzione cessa in automatico.

Sono esenti le utenze domestiche dei residenti o dei non residenti ricoverati permanentemente in strutture ospedaliere o di cura, a condizione che:
a) venga presentata apposita richiesta con dichiarazione da cui risulti la dimora o la residenza presso la struttura di ricovero; l’esenzione decorre dalla data di presentazione della rispettiva dichiarazione e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova dichiarazione, fino a che persistono le condizioni; allorché queste vengano a cessare, l’interessato già esentato deve presentare la dichiarazione di variazione;
b) il motivo per l’esenzione deve essere comprovato con adeguata documentazione da allegare alla dichiarazione, indicante l’assoluta impossibilità per il soggetto di uscire da solo dalla struttura;
c) l’abitazione non deve essere o venire occupata da altri soggetti, nemmeno in modo stagionale, discontinuo od occasionale;

Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta del 50% a favore dei nuclei familiari, composti da una o massimo due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65, titolari di pensione minima, non in possesso di altri redditi all’infuori del reddito da fabbricato derivante dal possesso di una sola unità immobiliare ad uso civile abitazione occupata esclusivamente dal o dai richiedenti. Per beneficiare della riduzione deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso, altrimenti decorre dall’anno successivo. La stessa dichiarazione vale anche per gli anni successivi in caso non ci siano variazioni. Allorché le condizioni per beneficiare della riduzione vengano a cessare, l’interessato deve presentare la dichiarazione di variazione. Il tributo decorrerà in modo pieno dall’anno successivo a quello in cui sono cessate le condizioni.

Per le utenze domestiche, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, è ridotta a favore dei contribuenti che risultino avere l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sotto certe soglie, in specifico del 50 % se inferiore o uguale a € 5.000, o del 25% se l’ISEE è compreso tra € 5.000 e € 10.000. Per usufruire del beneficio i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione corredata della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Deve trattarsi dell’ultimo ISEE che è possibile da parte del contribuente avere a disposizione. Qualora vi sia una rilevante variazione nell’indicatore, è data facoltà al contribuente di presentare il calcolo dell’ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della presentazione, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di ISEE. La dichiarazione di riduzione deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso.

Per le utenze domestiche è concessa l’esenzione, in casi del tutto eccezionali, con esplicita e motivata richiesta del contribuente e con segnalazione da parte dei Servizi sociali, per soggetti loro assistiti con un estremo disagio di tipo economico / sociale. La richiesta, corredata di formale attestazione dell’Assistente sociale, deve essere presentata ogni anno entro il 30/9, e vale già per l’anno in corso. Al fine di beneficiare dell’esenzione, tali soggetti devono avere un ISEE comunque di valore inferiore/uguale a € 5.000.

Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50 % sulla parte fissa e variabile della tariffa del tributo. Tale riduzione si applica anche ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono, per legge, installare impianti. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 30/9; in caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione al Comune della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.

A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico è concessa una riduzione pari al  25 % per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione al soggetto gestore, su moduli appositamente predisposti, con documentazione fotografica allegata del luogo ove si svolge il compostaggio e della compostiera utilizzata. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. L’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento viene sottoposta a controlli periodici annuali da parte del Comune ovvero da parte del soggetto gestore a seguito di richiesta da parte del Comune. I controlli riguardano ogni soggetto interessato ovvero sono svolti a campione; a seguito dei controlli operati dal gestore viene inviato resoconto al Comune. Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell’attività di compostaggio viene revocata l’agevolazione tariffaria

Per le utenze non domestiche, per certe categorie di attività commerciali, la tariffa, sia nella parte fissa che in quella variabile, relativamente ai locali/aree di seguito indicati, è ridotta da Regolamento:
a) del 50 % per le istituzioni scolastiche private;
b) del 10 % per i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
c) del 10 % per i bar, caffè, pasticcerie, gelaterie;
d) del 40 % per gli ortofrutta, pescherie, fiori e piante.

Per le utenze domestiche, che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta comunali – CDR – dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinati secondo i seguenti criteri:
1) il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI che conferisce direttamente con propri mezzi il rifiuto ai CDR e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
2) il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla TARI da riconoscere a consuntivo nell’anno d’imposta successivo a quello di conferimento;
3) i materiali conferiti al Centro di raccolta, da contabilizzarsi ai fini della “premialità”, saranno i seguenti: RAEE 1 linea freddo (congelatore / frigorifero piccolo, congelatore / frigorifero grande – e similari); RAEE 2 grandi bianchi (lavatrice, microonde, lavastoviglie – e similari); RAEE 3 Tv, monitor (monitor pc, televisore tubo catodico, televisore schermo piatto – e similari); RAEE 4 Piccoli elettrodomestici (cellulare / caricabatteria / calcolatrice tascabile / spazzolino elettrico / taglia capelli / rasoi / sveglie / phon / frullatori / macina caffè / personal computer senza schermo / stampante / videocamera / fax domestico – e similari); RAEE 5 fonti luminose (lampadine / neon corto e lungo – e similari); Olio vegetale (oli di frittura – e similari); Olio minerale (olio motore autoveicoli – e similari); Accumulatori (batterie auto / batterie motociclo – e similari); Ingombranti (ingombrante piccolo 5 kg, ingombrante medio 40 kg, ingombrante grande 80 kg).
Con la precisazione che per quanto riguarda i RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sopraelencati, lo sconto è previsto solo nel caso di apparecchiature complete di tutti i loro componenti.
Con Deliberazione di Giunta comunale, a cui si rimanda , vengono definiti i punteggi da attribuire ad ogni categoria di materiale nonché la corrispondenza tra punteggio e valore di sconto espresso in Euro, necessari per determinare le riduzioni da riconoscere ai contribuenti.
In ogni caso, l’individuazione dei punteggi, e perciò il corrispondente valore in euro dello sconto, si dovrà attenere alla previsione di spesa annuale definita all’interno del Piano finanziario / Piano tariffario della TARI approvato con delibera consiliare.
In ogni caso, il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della Parte variabile della tariffa.
Le riduzioni spettano per anno d’imposta e non sono trasferibili su altri periodi di imposta.
Le riduzioni in ogni anno di imposta sono riconosciute a consuntivo sulla base dei punteggi accumulati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello di imposta.

Riduzione per rifiuti urbani avviati al recupero con uscita dal servizio pubblico (per utenze non domestiche). Il tributo è ridotto del 100% della parte variabile se il produttore di rifiuti urbani dimostri di averli avviati tutti al recupero (riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti urbani). Devono provvedere in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti. Si deve scegliere di non avvalersi del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni. Occorre darne comunicazione preventiva entro il 30/6 di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, con adeguata dimostrazione degli smaltimenti. Inoltre, entro il 31/1 di ciascun anno occorre comunicare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente.