Il numero di occupanti deve essere indicato nella dichiarazione presentata dal contribuente. Ogni variazione, successivamente intervenuta, va dichiarata mediante dichiarazione di variazione, salvo i casi in cui la modifica riguardi un periodo temporaneo e comunque inferiore a sei mesi continuativi all’anno. L’obbligo di presentazione della dichiarazione non ricorre per le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione del Comune di Bibbiano, in quanto la composizione del nucleo famigliare anagrafico viene rilevata dall’anagrafe stessa. La composizione del nucleo familiare anagrafico viene rilevata ogni anno, subito prima dell’emissione degli avvisi di pagamento per l’anno stesso.

Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all’anno, ricorre l’obbligo della dichiarazione (esempio: caso in cui l’abitazione venga occupata per più di sei mesi all’anno da altri soggetti dimoranti, quali colf, badanti, ecc.).
Nel caso di nuclei familiari anagraficamente costituiti da un numero di componenti superiore al numero delle persone che, di fatto, occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi all’anno, non ricorre l’obbligo della dichiarazione.

Sono comunque considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri solo temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa ovvero di studio prestata all’estero, nel caso di degenze/ricoveri presso case di cura, di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, e casi simili comunque con stabile dimora altrove, in via continuativa per un periodo non inferiore a sei mesi all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza venga dichiarata e documentata nella dichiarazione presentata dal contribuente.