Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 % e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere lo 0,25 %. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 % a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,10 %.

Per l' anno 2019 le aliquote deliberate per le diverse fattispecie imponibili sono le seguenti (confermate quelle del 2018):

 

ALIQUOTE TASI 2019

1)  Aliquota per l’abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.

Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell’IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle catt. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
Si precisa che ci si riferisce anche:
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

f) alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.

esente

2) Aliquota per l’abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.

0,00 %

3)  Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.

0,10 %

4)  Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.

0,25 %

5)  Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).

0,00 %

6)  Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.

0,00 %

7)  Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.

0,00 %

8)  Aliquota per terreni agricoli.

esente

9)  Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.

0,00 %

10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. “seconde case” (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 5 6 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.

0,00%