Ai sensi del comma 681 dell'art. 1 della Legge di stabilità per l'anno 2014, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto  diverso dal titolare del diritto reale  sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI.

Il Comune ha deliberato per Regolamento una quota a carico dell'occupante pari al minimo di legge del 10%.

NOTA. Per l' anno 2014 , anno 2015 , anno 2016 , anno 2017, anno 2018, anno 2019, a fronte delle aliquote deliberate per le diverse fattispecie di immobili, nel caso l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, di fatto l'occupante non deve versare nulla a titolo di imposta TASI, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale.